Lo statuto
Titolo I – Denominazione, Sede, Scopo, Durata
Denominazione
E’ costituita una Cooperativa Sociale, Assistenziale e Sanitaria a responsabilità limitata, ai sensi della Legge n° 381/91 sia di tipo “A” sia di tipo “B”, per l’istituzione, gestione, organizzazione di servizi Sociali e Sanitari nonché l’organizzazione e gestione di attività agricole, industriali, turistiche, commerciali, artigianali e/o di servizi finalizzate, anche, all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, denominata:
“eMOra – Cooperativa Sociale, Assistenziale e Sanitaria a. r. l.”
Sede
La Cooperativa sociale ha sede in Nocera Inferiore, alla Via G. Galilei n° 32.
Scopo
La Cooperativa persegue il principio della mutualità e non ha finalità di lucro ed intende far partecipi i soci dei benefici della cooperazione e della solidarietà mediante il perseguimento dei seguenti scopi:
- Organizzazione, gestione dei servizi sanitari intra ed extra Ospedalieri;
- Gestione diretta e/o per conto terzi dei servizi riabilitativi, sia domiciliari, sia ambulatoriali, sia di semi- convitto, sia a convitto, presso Enti Pubblici e Privati;
- Gestione diretta e/o per conto terzi di servizi socio-assistenziali, a favore dei portatori di handicap ed anziani, presso strutture Pubbliche e Private, di ogni Ordine e Grado, nonché al proprio domicilio, siano essi di assistentato materiale, sia scolastico sia domiciliare;
- Gestione diretta e/o per conto terzi di Centri di recupero, e/o di servizi per favorire l’inserimento e/o il reinserimento sociale, di minori che si trovano in condizioni di disagio socio- economico- culturale- ambientale e di minori ad alto rischio delinquenziale e/o di tossicodipendenza.
- Gestione diretta o per conto terzi di tutti i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione sia degli Enti Pubblici e sia di Enti Privati;
- Gestire direttamente e/o per conto terzi, il servizio mensa e di pulizie presso gli Enti Pubblici e Privati;
- Gestire direttamente e/o per conto terzi Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- Progettazioni, programmazione, organizzazione e gestione di Corsi di Formazione professionali conformi alla Legge n. 845/78 ed alla Legge regionale della Campania n. 19/85;
- Progettazioni, programmazione, organizzazione di Corsi di riqualificazione professionale e/o di corsi di aggiornamento al fine di garantire un’alta qualità delle prestazioni offerte sia ad Enti pubblici sia ad Enti privati;
- Organizzazione e gestione di servizi e/o attività finalizzate all’inserimento e/o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Gestione di attività rivolte all’inserimento e/o il reinserimento nella vita sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate; attraverso l’istituzione e l’organizzazione di corsi di formazione professionale per persone svantaggiate, previa l’autorizzazione degli Organi Statali, Regionali e Provinciali, nel settore della produzione industriale di manufatti, pre- lavorati e assemblaggio di prodotti semi-finiti da immettere sul mercato, nonché di corsi di formazione professionali nel settore sia dell’industria sia dell’artigianato e sia dei servizi;
- Organizzazione, Gestione ed Istituzione, previa autorizzazione degli Organi Statali, Regionali e Provinciali, dei corsi di formazione professionale mirati alla qualificazione di operatori socio-assistenziali e sanitari da destinare ai servizi rivolti e diretti sia agli anziani che ai soggetti portatori di handicap, lievi, medio lievi, gravi, medio gravi e gravissimi;
- Concretizzare progetti e programmi finalizzati all’organizzazione e gestione, utilizzando i finanziamenti degli Enti Pubblici e/o Privati, dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per una reale integrazione sociale lavorativa dei soggetti disabili e in genere di tutti gli utenti appartenenti alle categorie ad alto rischio socio-economico ambientale;
- Promuovere iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- Istituire e gestire laboratori artigianali al fine di integrare nel mondo del lavoro soggetti con gravi, medie e lievi handicaps, previa formazione specifica e/o di base;
- Organizzazione e gestione di servizi rivolti alle attività agricole e turistiche, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche attraverso il Decreto Legge 30 dicembre 1985, n° 786, recitante misura straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1986, n° 44 e successive modificazioni;
- Concretizzare progetti, attraverso l’utilizzo dei finanziamenti della Comunità Europea, con lo scopo di inserire nel mondo del lavoro le persone disabili e/o svantaggiate, nel settore industriale, agricolo, impiantistico, artigianale e commerciale, anche attraverso la programmazione ed istituzione di corsi di formazione professionale finalizzati alla qualificazione sia delle persone svantaggiate sia ai normodotati;
- Concretizzare progetti finalizzati alla partecipazione di gare d’appalto e/o pubblici incanti indette da Enti Pubblici e/o Privati per la gestione dei servizi rivolti alle persone anziane e ai soggetti portatori di handicap anche la formulazione di idonei progetti riguardanti il settore del tele-lavoro finalizzati all’utilizzo dei finanziamenti della Comunità Europea e che grazie ai quali sarà possibile l’istituzione di imprese sociali e di lavoro autonomo nell’ambito dei prodotti e dei servizi che potranno essere rivolti non solo alle persone svantaggiate e/o normodotate, ma anche ad Enti Pubblici e Privati, Aziende ed Imprese individuali e collettive, Associazioni ed Agenzie di collocamento;
- Per favorire e concretizzare l’inserimento dei soggetti disabili e normodotati nella vita sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro, all’uopo verranno istituiti e realizzati corsi di formazione professionale, utilizzando i Fondi della Comunità Europea nel settore della produzione agricola, industriale, impiantistica, commerciale ed agrituristica;
- di concretizzare progetti e programmi, richiedendo ed utilizzando finanziamenti delle Istituzioni Pubbliche e private, atti ad ottenere il superamento delle barriere architettoniche dagli Edifici Pubblici e Privati attraverso, anche , i finanziamenti della Comunità Europea;
- partecipazione a gare d’appalto e/o a pubblici incanti al fine di materializzare quanto preposto dal presente articolo
La Cooperativa sociale può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata a perseguimento degli scopi sociali, inoltre, può compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili perla realizzazione dell’oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa può essere impegnata in modo permanente o secondo convincenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativa promovendo e/o aderendo a Consorzi ed altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo.
La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni.
La Cooperativa sociale in tal senso è autorizzata a stipulare convenzioni con Comuni, le Regioni,Le Province, i Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati ed anche con altri Enti Privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.
Inoltre, la Cooperativa potrà compiere, in via non principale tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente, attinenti agli scopi della Cooperativa Sociale.
Durata
La durata della Cooperativa sociale è fissata sino al 31 dicembre 2052 .
La durata potrà essere prorogata e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Titolo II – I Soci
I SOCI
La Cooperativa sociale è composta da un numero illimitato di soci e possono essere soci anche persone svantaggiate, di cui alla definizione dell’articolo n. 4, I comma della Legge n°381 dell’8 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soci, salvo quanto previsto per la categoria delle persone svantaggiate, devono essere maggiorenni e cittadini Italiani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70, che non abbiano carichi pendenti e che siano in possesso del titolo di studio della scuola media inferiore. I soci sono responsabili per la quota sociale sottoscritta e versata, all’atto della richiesta alla Cooperativa sociale.
Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con l’indicazione completa delle generalità e dei requisiti posseduti in relazione all’oggetto sociale e versare la quota associativa di EURO 25,82 (venticinqueeuroeottantaduecentesimi).
Per le persone svantaggiate che intendono diventare soci devono presentare, al Consiglio di Amministrazione, domanda scritta con l’indicazione completa delle generalità e dei requisiti posseduti in relazione all’oggetto sociale, versare la quota associativa di EURO 12,91 (dodicieuroenovantunocentsimi) ed allegare alla richiesta, idonea documentazione, dalla quale si evinca il grado di invalidità, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.
Per i soci volontari che intendono diventare soci devono presentare, al Consiglio di Amministrazione, domanda scritta con l’indicazione completa delle generalità e dei requisiti posseduti in relazione all’oggetto sociale ed indicare la dicitura “Socio Volontario” evidenziando anche la propria disponibilità e i servizi nei quali intende operare e versare la quota associativa di EURO 5,16 (cinqueeuroesedicicentesimi).
La deliberazione di Ammissione a socio deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. Nel caso di diniego alla richiesta di ammissione sarà restituita, entro e non oltre i trenta giorni, la somma versata quale acconto sulla quota associativa dell’aspirante socio.
I nuovi soci sono obbligati a versare, all’atto della richiesta di ammissione il 50% della quota associativa e il restante 50% entro e non oltre i trenta giorni dalla comunicazione di ammissione.
All’atto della richiesta, l’aspirante socio dovrà versare una tassa di ammissione che sarà stabilita nella prima convocazione dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2525 del Codice Civile. Tale tassa non dovrà superare il 25% della quota Associativa e in caso di diniego dell’ammissione non sarà restituita. Possono, altresì, essere ammesse quali soci della Cooperativa le persone giuridiche Pubbliche o Private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali, assistenziali e sanitarie svolte dalla Cooperativa in oggetto o, promuovono attività di tutela, di studio e di screenings, a favore delle persone svantaggiate, secondo i criteri dell’articolo n° 4, I comma della Legge n° 381/91.
Per questi Enti è prevista una quota associativa di EURO 516,46 (Cinquecentosedici euro/46); ed un versamento annuo di EURO 51,65/ (cinquantuno euro/65) che andrà ad incrementare la riserva ordinaria.
La persona giuridica, pubblica o privata, ha il diritto di nominare un consigliere nel Consiglio di Amministrazione. In caso vi dovessero essere presenti, come soci, due o più persone giuridiche pubbliche e/o private, sarà l’Assemblea dei soci a decidere quale delle persone giuridiche abbia il diritto di nominare il proprio mandatario quale membro del Consiglio di Amministrazione.
I soci sono obbligati oltre a versare la quota su indicata ma anche ad osservare il presente statuto e le delibere assunte dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, nonché a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
Titolo III – Cessione quota, Recesso, Esclusione, Morte del Socio, Restituzione quota
Cessione quota
La cessione della quota sociale non ha effetto verso la Cooperativa senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di rifiuto di detto assenso il socio può recedere dalla Cooperativa con il conseguente diritto di ottenere la restituzione della quota associativa.
Recesso
Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla Legge e nel caso di cui all’articolo n. 6 del presente statuto. Il recesso dalla qualità di socio, per essere efficace deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che obbligatoriamente lo deve discutere nel primo consiglio utile e comunque non oltre i trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso purché sia individuato almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio stesso, in caso contrario, avrà effetto con la chiusura dell’esercizio successivo.
Esclusione
Il socio può essere escluso dalla Cooperativa nei casi indicati dagli articoli 2524, 2286 e 22878 del Codice civile. Inoltre il socio può essere escluso quando non abbia provveduto al pagamento del restante 50% della quota associativa nei trenta giorni, dalla avvenuta comunicazione dell’ammissione a socio della Cooperativa e quando non osserva lo Statuto, le disposizioni approvate dall’Assemblea dei soci o le delibere del Consiglio di Amministrazione, purché queste siano adottate legalmente.
L’esclusione del socio, quando non opera di diritto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata al socio entro i trenta giorni della delibera; il socio nel termine dei trenta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell’articolo n° 2529 del Codice Civile.
La richiesta di restituzione della quota deve essere fatta con raccomandata A/R nel termine di tre mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo in corso, pena la decadenza del diritto alla restituzione. In caso di decadenza dal diritto alla restituzione della quota associativa la somma relativa sarà devoluta al fondo di riserva ordinario.
Restituzione quota
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Titolo IV – Patrimonio sociale
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
- dal capitale sociale formato dalle quote Associative dei soci dal valore nominale di cui all’articolo n. 5 del presente Statuto, sia per i soci ordinari, sia per i soci volontari, sia per i soci di cui all’articolo n. 4 della Legge n. 381/91, sia per le persone giuridiche private;
- dal Fondo di riserva ordinario, formato dalle quote degli utili di gestione e con le quote Associative eventualmente non restituite, esclusi o dagli eredi e legatari del socio defunto e dai versamenti annuali delle persone giuridiche Pubbliche o Private;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo costituito a copertura di particolari rischi e in prevenzione di oneri futuri;
- da donazioni o lasciti;
- da eventuali oblazioni, contributi o libertà e qualunque altra entrata che pervenissero alla Società per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.
Titolo V – Assemblea dei soci
Assemblea dei soci
L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi della Legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Essa delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile e dalle Leggi speciali in materia. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea dovrà inoltre essere convocata dall’Organo Amministrativo, entro trenta giorni, su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci iscritti e dal Collegio Sindacale nei casi tassativamente previsti dalla Legge.
Avviso di convocazione
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata A/R o a mano almeno quindici giorni prima della data fissata dalla riunione.
La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’assemblea e l’ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fatta come la prima ma il giorno dell’Assemblea non può essere lo stesso di quello fissato in prima convocazione.
Assemblee ordinarie
Le Assemblee ordinarie sono valide:
- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati il 50% più uno dei soci regolarmente iscritti nel libro della Cooperativa da almeno tre mesi ai sensi dell’articolo n° 2532 del Codice Civile; essa delibera a maggioranza assoluta;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera con la maggioranza dei presenti.
Assemblee straordinarie
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Votazione
Ciascun socio ha diritto in Assemblea ad un voto e non può rappresentare più di quattro soci. Le deleghe, nei limiti consentiti dalla Legge, devono, a cura del Presidente dell’Assemblea dei soci, essere acquisite agli atti della Cooperativa.
I verbali
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente il quale riconosce la validità delle deleghe dei soci assenti.
L’Assemblea dei soci designa il Segretario il quale redige il verbale: nel caso di Assemblea straordinaria il relativo verbale sarà redatto da un notaio. Il verbale di Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Titolo VI – Il consiglio di amministrazione
Il CdA
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci e devono essere o soci o mandatari di persone giuridiche socie.
Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è il mandatario legale della Persona Giuridica, Pubblica e/o Privata. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito elegge il Presidente, uno o due Vice-Presidente, un tesoriere e un segretario. Gli Amministratori sono esonerati dall’obbligo della cauzione e presteranno la loro opera con diritto di ottenere dei gettoni di presenza quantificati in Є 25.82/ Lire 50.000 a riunione, salvo il rimborso delle spese sostenute dal Consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità o a maggioranza dei presenti. La convocazione è a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e convoca il consiglio almeno una volta al mese e la convocazione è fatta con raccomandata A/R, o a mezzo telegramma.
Poteri del CDA
Il consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni o esclusione alcuna. Può inoltre, in qualsiasi momento revocare la nomina al Presidente qualora questi abbia compiuto atti senza aver ottenuto apposita delega dal Consiglio di Amministrazione ovvero abbia compiuti atti illegittimi.
Il Presidente del consiglio
Il presidente del consiglio di Amministrazione ha la firma sociale di fronte a terzi.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato:
- a riscuotere da pubbliche Amministrazioni e da Privati i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza ;
- a nominare direttamente tecnici, Assistenti ai lavori, consulenti e procuratori, assumere e licenziare il personale, a nominare avvocati e procuratori per liti attive e passive riguardanti la Cooperativa innanzi a qualsiasi autorità giuridica ed amministrativa e per qualsiasi grado di giurisdizione ed infine può concedere procure notarili speciali anche a persone non soci;
- può compiere, in via principale, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali nonché contrarre mutui e prestiti per conto della Cooperativa e comunque, indirettamente e direttamente attinenti alla realizzazione degli scopi sociali della Cooperativa.
Inoltre, il Presidente, in caso di mera necessità, può assumere i poteri del Consiglio di Amministrazione e i propri atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima convocazione utile dello stesso Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la legale rappresentanza della Società spetta al o ai Vice-Presidenti in via congiunta tra loro.
La firma del Vice-Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici , dell’assenza per impedimento del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti consentiti dalla legge parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
Titolo VII – Il collegio sindacale
Il collegio sindacale
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci e devono essere o soci o mandatari di persone giuridiche socie.
Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è il mandatario legale della Persona Giuridica, Pubblica e/o Privata. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito elegge il Presidente, uno o due Vice-Presidente, un tesoriere e un segretario. Gli Amministratori sono esonerati dall’obbligo della cauzione e presteranno la loro opera con diritto di ottenere dei gettoni di presenza quantificati in Є 25.82/ Lire 50.000 a riunione, salvo il rimborso delle spese sostenute dal Consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità o a maggioranza dei presenti. La convocazione è a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e convoca il consiglio almeno una volta al mese e la convocazione è fatta con raccomandata A/R, o a mezzo telegramma.
Titolo VIII – Esercizio sociale – Bilancio
Esercizio sociale - Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al fine di ciascun servizio il Consiglio di Amministrazione provvede a compilare il bilancio ed il conto profitti e perdite consuntivo dell’anno in corso, al Bilancio preventivo e alla convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione dell’esercizio finanziario e del Bilancio. Gli eventuali utili saranno così ripartiti:
- il 20% al fondo di riserva legale;
- un dividendo ai soci non superiore all’interesse legale sulla quota associativa versata;
- gli avanzi degli utili saranno destinati ai fini mutualistici e previdenziali con modalità da stabilirsi dall’Assemblea dei soci, ovvero se all’uopo delegato, dal Consiglio di Amministrazione;
- divieto di distribuzione, ai soci ordinari, volontari, svantaggiati ed alle Persone giuridiche private, dei dividenti superiori alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ai sensi dell’articolo n. 7 della Legge n. 59/92 ed ai soci sovventori o ai possessori di azioni di partecipazione della cooperativa, superiore al 2% dei dividenti concessi ai primi, così come previsto dall’articolo n. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577;
- Divieto di distribuzione delle riserve fra tutti i soci, di ogni ordine e grado, durante tutta la vita sociale della Cooperativa;
L’assemblea dei soci, in deroga a quanto stabilito, può sempre deliberare che la totalità degli utili vengano devoluti ai fondi di riserva straordinaria oppure ai fini di mutualità e ciò sempre detratta la quota destinata al fondo di riserva legale.
Titolo IX – Scioglimento e Liquidazione della Cooperativa
Scioglimento e Liquidazione della Cooperativa
La Cooperativa si scioglie per decorrenza del termine o per altri casi previsti dall’articolo n° 2448 del Codice Civile escluso il n° 4 del medesimo articolo 2448 Codice Civile del presente statuto. Verificatosi uno dei suddetti casi, il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni deve convocare l’Assemblea dei soci per deliberare nel merito delle relative liquidazioni. L’Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, soci e non, determinandone i poteri.
Nell’ipotesi di scioglimento della Cooperativa per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’Assemblea dei soci, la nomina del o dei liquidatori è fatta con decreto del Presidente del Tribunale su istanza di uno dei Soci o di un membro del Consiglio di Amministrazione o di un membro del Collegio Sindacale.
Avvenuto lo scioglimento della Cooperativa il patrimonio sociale, al netto del capitale sociale effettivamente versato e dai dividente eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici previsti dagli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e/o ad un Ente morale, con personalità giuridica privata, che persegue gli obiettivi e gli scopi di cui al presente statuto.
Titolo X – Distribuzione degli utili
Distribuzione degli utili
Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali (20%).
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, netta misura e con le modalità previste dalla legge e non meno del 3%.
La quota degli utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.
Disposizioni finali
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